L’ordinanza prevede:
– La chiusura della Villa comunale, ad eccezione del solo transito pedonale all’interno della stessa mediante l’utilizzo degli accessi di via Scillitani e via Galliani dalle 7 alle 14 e dalle 16 alle 20, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e con l’obbligo di indossare correttamente la mascherina, fatta eccezione per i minori di 6 anni e per i soggetti che presentino forme di incompatibilità certificata con l’uso continuativo della mascherina.
– L’accesso a parchi, giardini ed aree verdi non recintati è condizionato esclusivamente ad attività motoria o sportiva in forma isolata o in compagnia di sole persone conviventi, con divieto di svolgimento di attività ludica di qualsiasi tipo Resta comunque vietata ogni attività motoria e/o sportiva in forma organizzata e/o di gruppo ed è fortemente raccomandato l’allontanamento dall’area nel caso in cui, per il numero elevato di fruitori, non risulti possibile mantenere il distanziamento fisico previsto dalle norme in vigore.
– Il divieto su tutto il territorio comunale dell’uso delle panchine pubbliche e di ogni altro manufatto idoneo ad essere utilizzato come seduta. E’ consentito sedersi solo in forma isolata e per brevi periodi di riposo nell’ambito dell’attività motoria o sportiva.
– Su tutto il territorio comunale è vietato il consumo all’aperto di alimenti e bevande in qualsiasi contenitore.
– La chiusura al pubblico h24 dei giardini pubblici di piazza Giordano per tutti i giorni della settimana.
– La chiusura al pubblico di via Lanza, corso Vittorio Emanuele II (tratto da via Diomede a via Oberdan/corso Garibaldi) e largo degli Scopari con divieto di permanervi o di transitarvi, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni. Il divieto assoluto di transito, nelle medesime aree per qualsiasi categoria di veicolo ad eccezione dei mezzi di soccorso, degli organi di polizia e dei veicoli al servizio delle persone diversamente abili titolari di contrassegno ai sensi degli articoli 188 del Codice della Strada e 381 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.
I divieti di chiusura al pubblico valgono dalle 11 alle 14 e dalle 18 alle 22 del sabato e della domenica, in considerazione del fatto che proprio alle 22 scattano i divieti di circolazione stabiliti del DPCM del 3 novembre 2020.
– La chiusura al pubblico di Via Podgora, con divieto di permanervi o di transitarvi, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni. Il divieto assoluto di transito per qualsiasi categoria di veicolo ad eccezione dei mezzi di soccorso, degli organi di polizia e dei veicoli al servizio delle persone diversamente abili titolari di contrassegno. Sono altresì consentiti il transito e la sosta ai veicoli dei residenti titolari di contrassegno per la fruizione della sosta a pagamento nel settore specifico. Il provvedimento di chiusura per via Podgora è valido dalle 10 alle 20 di tutti i giorni della settimana.
Ringrazio tutte le forze politiche rappresentate nella conferenza dei capigruppo di Palazzo di Città che hanno condiviso questo provvedimento che ha l’obiettivo di frenare i numerosi contagi da Covid-19.
Stiamo verificando la possibilità di estendere l’ordinanza anche ad altre aree della città, in quanto i provvedimenti di carattere restrittivo devono avere la caratteristica della progressività.
Il sindaco di Foggia, Franco Landella


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