Nelle giornate di domenica 23 e lunedì 24 novembre 2025 si vota per l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della Puglia: le operazioni di voto si svolgeranno nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15.

L’elettore deve presentarsi al seggio con un documento di identità valido e la tessera elettorale. Chi non ha la tessera o l’ha smarrita può richiederla all’ufficio elettorale del Comune di residenza.

A parte le eccezioni espressamente previste dalla legge (ad esempio: scrutatori, presidenti e segretari di seggio, ricoverati presso ospedali e case di cura, forze dell’ordine in servizio presso i seggi), ciascun elettore vota nel comune di residenza e nella sezione elettorale presso cui è iscritto.

La scheda per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio è unica.

La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Presidente, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o del gruppo di liste cui il candidato è collegato.

Per quanto attiene alle modalità di voto, ciascun elettore può:

  • votare a favore solo di una lista tracciando un segno sul relativo contrassegno; in tal caso il voto si intende espresso anche a favore del candidato Presidente della Giunta regionale alla stessa collegato;
  • votare solo per un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, tracciando un segno sul relativo rettangolo;
  • votare per un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una delle liste allo stesso collegate, tracciando un segno sul relativo contrassegno;
  • votare disgiuntamente per un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una delle liste allo stesso non collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste.

L’elettore può inoltre esprimere uno o due voti di preferenza per i candidati al Consiglio regionale presenti nella lista da lui votata, scrivendo il cognome (o il cognome e nome) del candidato o dei due candidati sulle apposite righe poste a fianco del relativo contrassegno.

Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l’annullamento della seconda preferenza.

SEZIONI OSPEDALIERE, SEGGI VOLANTI E SEGGI SPECIALI

Negli ospedali sono istituite apposite sezioni elettorali e seggi speciali per i pazienti non in grado di recarsi alle urne. I degenti in ospedali o case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, sito nel territorio della Regione, purché siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione.

L’ammissione al voto avviene previa presentazione, al sindaco del Comune nelle cui liste elettorali è iscritto il degente, di apposita dichiarazione recante la volontà di votare nel luogo di cura e, in calce, l’attestazione del direttore sanitario comprovante il ricovero. Tale dichiarazione deve pervenire al comune, tramite l’istituto di cura, non oltre il terzo giorno antecedente la votazione.

La disciplina generale sull’istituzione delle sezioni ospedaliere prevede che negli ospedali e negli istituti e case di cura con almeno 200 posti letto è istituita una sezione elettorale per ogni 500 posti letto o frazioni di 500.

Possono esercitare il loro voto nella sezione ospedaliera, se ne hanno fatto tempestiva richiesta al Comune, oltre agli elettori ricoverati, anche gli elettori facenti parte del personale di assistenza dell’istituto di cura.

Per i degenti negli ospedali e negli altri luoghi di cura aventi meno di 100 posti letto e per la raccolta del voto a domicilio vengono normalmente costituiti uffici distaccati di sezione, comunemente detti seggi “volanti”.

Vengono, invece, costituiti seggi speciali: nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione ci sono luoghi di cura (ospedali o altri istituti o case di cura) con almeno 100 e fino a 199 posti letto; nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione ci siano luoghi di detenzione e di custodia preventiva; presso le sezioni ospedaliere nelle quali sono ricoverati elettori che, a giudizio della direzione sanitaria, non siano in condizioni di recarsi alle cabine per esprimere il voto.

VOTO ACCOMPAGNATO

Gli elettori con disabilità, fisicamente impediti nell’espressione autonoma del voto, possono votare con l’assistenza di un accompagnatore. Questi elettori possono recarsi in cabina con l’assistenza di un familiare o un’altra persona liberamente scelta, purché l’accompagnatore sia iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica.

Hanno diritto al voto accompagnato: i ciechi, gli amputati delle mani; gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità; i portatori di handicap di natura psichica, quando la loro condizione comporti altresì una menomazione fisica in grado di incidere sulla capacità di esprimere materialmente il voto.

A tal scopo, detti elettori dovranno esibire al Presidente del seggio il certificato medico, rilasciato esclusivamente dai funzionari medici designati dai competenti organi dell’ASL, attestante che l’infermità fisica impedisce l’espressione del voto senza l’aiuto di altro elettore.

Possono altresì essere ammessi al voto con l’ausilio di un accompagnatore gli elettori che si presentano al seggio muniti della tessera elettorale con apposto il timbroAVD.

La legge, infatti, prevede che l’annotazione permanente del diritto al voto assistito possa essere previamente inserita – su richiesta dell’interessato corredata della relativa documentazione – a cura del Comune di iscrizione elettorale, il quale apporrà sulla tessera personale degli aventi titolo, un timbro, di dimensioni ridotte, che circoscrive la sigla “AVD” (formata dalle lettere iniziali, in ordine inverso, delle parole “diritto voto assistito”). Hanno inoltre diritto di essere ammessi al voto assistito coloro che esibiscono il libretto nominativo rilasciato dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale quando, all’interno del libretto stesso, sia indicata la categoria “ciechi civili” e attestata la cecità assoluta del titolare del libretto.

Sulla tessera elettorale dell’accompagnatore, all’interno di uno degli spazi per la certificazione del voto, il presidente del seggio deve fare apposita annotazione dell’avvenuto assolvimento di tale funzione. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un soggetto con disabilità.

VOTO DALL’ESTERO

Per le elezioni regionali non è prevista dalla legge la possibilità di votare dall’estero, né per

corrispondenza, né in altro modo.

Entro il venticinquesimo giorno prima delle elezioni, quindi entro mercoledì 29 ottobre, i residenti all’estero, iscritti all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero), riceveranno una cartolina che li informa delle elezioni, comunica loro la data e dà notizia su come accedere alle agevolazioni di viaggio per rientrare in Italia e votare nella propria sezione elettorale.

RILASCIO DELLE TESSERE ELETTORALI E DEI DUPLICATI

Al fine di agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate e degli eventuali duplicati, gli uffici elettorali comunali saranno aperti nei giorni antecedenti la votazione e nei giorni della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto, ossia dalle ore 7 alle ore 23 di domenica 23 novembre, e dalle ore 7 alle ore 15 di lunedì 24 novembre 2025.

Al riguardo, occorre rammentare che in caso di esaurimento degli appositi spazi per la certificazione dell’esercizio del diritto di voto, il rinnovo della tessera viene effettuato su domanda dell’interessato.

A cura delle Sezioni “Studio e Supporto alla Legislazione e alle Politiche di Garanzia” e “Affari e Studi Giuridici e Legislativi” del Consilio Regionale della Puglia.

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